Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con nota del 15 maggio 2009, ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione (così recita la nota pubblicata sul sito dell’INAIL) dell’evoluzione normativa ancora in corso.
Si ricorda, altresì, che NON sono state invece prorogate ulteriormente le scadenze degli altri adempimenti del D.Lgs. 81/2008 rimandati già al 16 maggio 2009.
Quindi, dal 16 maggio 2009 sono in vigore gli obblighi di:
- “data certa” sul DVR (Documento di valutazione dei Rischi), (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
- “valutazione dei Rischi Stress lavoro-correlati”, (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
- divieto delle visite mediche “preassuntive”, (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008).
Rinviati, invece al 16 agosto 2009:
§ l’obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS, con “nota” del 15 maggio 2009 del Ministero del Lavoro. La sanzione prevista per la mancata comunicazione è di euro 500,00.
§ l’obbligo di comunicazione a INAIL e IPSEMA degli infortuni di almeno 1 giorno e inferiori a 3 giorni, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008), con Circolare n. 17/2009 emanata il 12 maggio 2009 dal Ministero del lavoro.
Per maggiori approfondimenti e consulenza in merito a tutti gli adempimenti inerenti la Normativa sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008) potete contattarci ai seguenti recapiti:
tel./fax 081/6171726
|